Art.83 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117
D.M. Lavoro e politiche sociali del 28.11.2019
In questa pagina riportatiamo i benefici fiscali di cui è possibile godere a seguito di una donazione ad un ente ONLUS.
Detrazione d’imposta: Dall’ammontare dell’Irpef annua lorda si detrae il 30% dell’importo donato, quest’ultimo entro il limite di € 30.000,00. Il beneficio è pertanto al massimo pari a € 9.000,00.
In altre parole, ogni € 1.000,00 donati l’esborso effettivo, una volta effettuata la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi annuale, è nei fatti di € 700,00.
Deduzione dall’imponibile: La donazione effettuata si deduce dal reddito imponibile Irpef, fino ad un importo massimo pari al 10% dello stesso reddito. In altre parole, l’Irpef sarà calcolata su un minore ammontare. Ad esempio, su un reddito imponibile Irpef di € 30.000,00 corrispondente ad un’aliquota marginale Irpef del 38% una donazione di € 1.000,00 comporta un esborso effettivo di € 620,00.
Poiché non è del tutto prevedibile l’ammontare dell’imponibile di fine anno, è ammesso riportare nei successivi quattro anni l’eventuale eccedenza di donazione rispetto al 10%.
A fronte della medesima donazione, le due agevolazioni non sono cumulabili tra di loro né con altre agevolazioni dello stesso tenore.
Deduzione dall’imponibile: come per le persone fisiche, la donazione riduce il reddito imponibile, in questo caso Ires, fino ad un importo massimo pari al 10% dello stesso reddito. Pertanto, considerata l’attuale aliquota Ires del 24%, ogni € 1.000,00 donati l’esborso effettivo è pari a € 760,00.
Vale anche in questo caso la possibilità di riportare al quadriennio successivo l’eventuale eccedenza di donazione rispetto al limite del 10%.
L’erogazione deve essere effettuata solo tramite metodi di pagamento tracciati: bonifico, assegno bancario o circolare, bollettino postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento ovvero dall’estratto conto. A fini di detrazione / deduzione fiscale non è ammesso il versamento in contanti.
È possibile godere dell’agevolazione fiscale compilando opportunamente la dichiarazione dei redditi (modello 730, modello Redditi PF, SP, SC) relativa all’anno in cui si è effettuato il versamento (cd. principio di cassa).
Imposte sui redditi. Con gli stessi benefici in termini di detrazione Irpef (solo persone fisiche) o deduzione dall’imponibile (aziende e persone fisiche) è possibile donare anche in natura, cioè donare beni.
Per quantificare l’ammontare della donazione si deve in genere fare riferimento al valore normale (art.9 T.U.I.R.) che, sostanzialmente, è pari al valore a cui si riuscirebbe a vendere tale bene in normali condizioni di mercato. Se si stima tale valore superiore ai 30.000 euro oppure se non è determinabile oggettivamente, è richiesta una perizia giurata.
Nel caso di aziende, se si tratta di beni facenti parte delle immobilizzazioni, il loro valore ai fini della donazione è pari al residuo fiscale (cioè sostanzialmente il costo al netto dell’eventuale ammortamento già effettuato). Se invece si tratta di beni merce, cioè oggetto dell’attività di produzione o commercializzazione, il valore è determinato secondo i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino (art. 92 T.U.I.R.).
Esenzione IVA. La cessione gratuita di beni alle Onlus è esente da IVA (art.10 c.1 n.12 DpR 633/72). Diviene però indetraibile e va quindi riversata all’Erario l’iva detratta sugli acquisti relativi a tali cessioni (art. 19 c.2 DpR 633/72). Fanno eccezione, a particolari condizioni, le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, integratori alimentari, medicinali, articoli di medicazione, presidi medico chirurgici, prodotti per l’igiene della casa e della persona, cartoleria e cancelleria (cfr. art.16 L.166/2016 e ss.mm.), che ai fini Iva si considerano “distrutti” e quindi rimane consentita all’impresa donante la detrazione dell’iva versata sul loro acquisto / produzione.
Condizioni: In merito, la circolare 34/E/2009 ha affermato che le spese di sponsorizzazione, per essere deducibili come spese di pubblicità, devono: 1) avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome o il marchio dell'impresa; 2) essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico (cioè una controprestazione) del soggetto beneficiario.
Imposte sui redditi: Le spese per le sponsorizzazioni sono deducibili dalle aziende come quelle di pubblicità, dato che si tratta di contratti a prestazioni corrispettive. L'agenzia delle Entrate (con le risoluzioni 2/1016 del 1974, 9/204 del 1992 e 356/E del 2002) e la dottrina prevalente ritengono che le spese di sponsorizzazione debbano avere, nella determinazione del reddito d'impresa, lo stesso trattamento di quelle di pubblicità.
IVA: Considerate le caratteristiche di tale contratto, per beneficiare di sponsorizzazioni l’ente del terzo settore deve essere in possesso di partita IVA. Infatti, le prestazioni rese si considerano svolte nell'ambito di un'attività commerciale e i relativi corrispettivi andranno assoggettati ad IVA.
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (G.U. 2 agosto 2017, n. 179 - S.O. n. 43)
Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore. (G.U. 30 gennaio 2020, n. 24)
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